Trascrizione nei Registri dello Stato Civile di atti di altri Comuni o provenienti dall'estero
- Servizio attivo
Gli atti sono trasmessi d’ufficio al Comune di residenza degli interessati per la loro trascrizione nei rispettivi registri di Stato Civile
A chi è rivolto
A tutti coloro che hanno un interesse a far trascrivere atti di stato civile o provvedimenti riguardanti lo stato civile formati all'estero che riguardano cittadini italiani, nei registri di stato civile del Comune di residenza delle persone a cui l'atto è intestato.
Ai cittadini stranieri che intendono far trascrivere nei registri di stato civile del Comune italiano di residenza, atti di stato civile che li riguardano.
Per gli atti di stato civile formati in Italia relativi sia a cittadini italiani che stranieri, e che siano stati formati in comuni diversi da quelli di residenza degli interessati, sono i comuni nei quali l'atto è stato formato che richiederanno d'ufficio la trascrizione degli atti stessi, nei registri di stato civile dei comuni di residenza degli interessati.
Per i matrimoni religiosi con valore civile, sono i ministri del culto celebranti a richiederne la trascrizione nei registri di stato civile.
Chi può presentare
I diretti interessati o soggetti o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, D.P.R. n.445/2000) quali un legale, o tutti coloro che ne hanno un interesse legittimo e diretto
Descrizione
Gli atti di nascita, matrimonio, unione civile e morte formati nel Comune in cui tali fatti accadono, sono trasmessi d’ufficio al Comune di residenza degli interessati per la loro trascrizione nei rispettivi registri di Stato Civile.
Nei comuni di trascrizione degli atti è possibile richiedere certificati ed estratti come nei Comuni dove si trovano gli atti originali.
È anche possibile per i cittadini italiani e per gli atti formati all'estero, chiedere direttamente la trascrizione degli stessi in Italia invece che chiedere che siano le rappresentanze italiane all'estero a richiederlo (si veda la circolare del Ministero dell'Interno n.8 del 12/06/2019), così come per i cittadini stranieri richiedere nel Comune di residenza la trascrizione nei registri di stato civile italiani, di atti di stato civile formati all'estero.
Non sono previste scadenza per richiedere la richiesta di trascrizione di atti di stato civile provenienti dall'estero
Copertura geografica
Come fare
La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale, o con atto redatto in forma scritta trasmesso anche a mezzo posta o inviato direttamente dalla pubblica autorità.
Cosa serve
Originale o copia conforme dell'atto in cui si richiede la trascrizione, debitamente legalizzata e tradotta in lingua italiana.
L'ufficiale di stato civile prima della trascrizione valuterà l'atto sotto l'aspetto formale e sostanziale, come ad esempio la contrarietà all'ordine pubblico (quell'insieme di principi fondamentali dell'ordinamento giuridico riguardante i principi etici e politici nonché di leggi la cui osservanza ed attuazione è ritenuta indispensabile per l'esistenza di tale ordinamento), l'età del genitore che riconosce il figlio, la sua volontà ad essere nominato, i riferimenti a genitori che non abbiano dato consenso.
Per gli atti di matrimonio di cittadini entrambi stranieri, occorre il congiunto consenso dei coniugi.
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
I tempi e le scadenze non sono al momento disponibili
Costi
Costo di trascrizione
variabile Euro
costo in relazione alla richiesta di trascrizione di atti di nascita o morte, o qualora la richiesta provenga da soggetti istituzionali (consolati, pubblici ufficiali, ministri del culto)
Imposta di bollo
16,00 Euro
qualora la richiesta provenga da soggetti non istituzionali (Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa. Interpello n.954-174/2013, prot.44409/2014 del 27/03/2014)
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Prenotazione Appuntamento
Casi particolari
Non è possibile trascrivere:
atti formati all'estero di Affidavit (dichiarazione scritta e confermata da giuramento, o affermazione solenne davanti a un magistrato o pubblico ufficiale; ha valore in giudizio, come prova, e differisce dalla deposizione perché meramente unilaterale);
matrimoni poligami;
atti di ripresa coniugale (si tratta di atti a seguito di un "divorzio revocabile" che registra la volontà di riprendere la vita coniugale);
matrimoni con solo rito religioso.